Ordinanza n. 113 del 1995

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 113

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-        Avv. Mauro FERRI

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Prof. Enzo CHELI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

-        Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-        Avv. Massimo VARI

-        Dott. Cesare RUPERTO

-        Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 79, sesto comma, e 80 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), promossi con due ordinanze emesse il 6 aprile 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Belluno sui ricorsi proposti da Zanetti Giuseppe contro l'Ufficio Imposte dirette di Pieve di Cadore iscritti ai nn. 636 e 637 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Massimo Vari.

RITENUTO che con due ordinanze di identico contenuto (R.O. n. 636 e 637 del 1994) -emesse il 6 aprile 1994 nel corso di giudizi promossi entrambi da Giuseppe Zanetti nei confronti dell'Ufficio delle Imposte dirette di Pieve di Cadore avverso l'accertamento del reddito d'impresa per gli anni 1989 e 1990- la Commissione tributaria di primo grado di Belluno ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, sesto comma, e 80 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) "nel loro testo originario"; che, ad avviso del giudice a quo, le norme denunciate, stabilendo che "l'impresa minore in contabilità semplificata (come quella del ricorrente) debba dichiarare un reddito minimo anche in presenza di una perdita di esercizio", risulterebbero in contrasto, oltre che con gli artt. 3 e 53, anche con l'art. 76 della Costituzione, non essendo osservati i principi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825; che, secondo il remittente, la questione assume rilevanza ai fini del decidere perchè "il ricorrente è in grado di dimostrare, attraverso la documentazione contabile regolarmente tenuta e non contestata dall'Ufficio accertatore, il non conseguimento del reddito presunto ex lege" negli anni 1989 e 1990, per i quali "è applicabile il d.P.R. n. 917 del 1986 (nel suo testo originario)".

CONSIDERATO che il giudice a quo censura le disposizioni menzionate in quanto introdurrebbero "un meccanismo di determinazione automatica del reddito", intendendo evidentemente riferirsi al contenuto che le medesime hanno assunto per effetto del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, che, oltre a modificare, con l'art. 8, l'art. 80 del d.P.R. n. 917 del 1986, ha, con l'art. 7, lettera f), sostituito il comma 6 dell'art. 79 del medesimo d.P.R. n. 917, disponendo che "il reddito imponibile non può in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri previsti dal successivo art. 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire"; che l'ordinanza, nel prospettare censure che tengono conto delle ricordate innovazioni legislative, afferma, tuttavia, espressamente di voler rimettere al vaglio di legittimità costituzionale le disposizioni nel loro "testo originario", tant'è che lamenta la violazione dell'art. 76 della Costituzione, per essere stati disattesi i principi e i criteri della legge n. 825 del 1971, contenente la delega legislativa sulla base della quale fu emanato il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; che, nei termini in cui viene prospettata, la questione difetta, pertanto, dei necessari requisiti di chiarezza, tali da consentirne una inequivoca valutazione con riguardo sia alla rilevanza, sia alla fondatezza, onde la stessa va dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, comma 6, e 80 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.